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1. Redazione di una comunicazione
sull'apposito modello ministeriale che deve essere inviato
agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle
Imposte Dirette e ai comandi della Guardia di Finanza. Tale
comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima dell'operazione
di trasformazione o di distruzione;
2. Redazione di apposito verbale, compilato dai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia
tributaria o da notai che hanno presenziato all'operazione,
ovvero da dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi
della legge 4 gennaio 1968 n°15 se l'ammontare dei beni distrutti
trasformati non sia superiore ai 10 milioni. Da tale dichiarazione
o atto notorio, devono risultare data, ora e luogo in cui
avvengono le operazioni nonché la natura, quantità e l'ammontare
dei beni distrutti o trasformati;
3. Compilazione obbligatoria del documento di trasporto.
Da tale procedura, rimangono sottratte tutte quelle distruzioni
non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o dall'eccezionalità
dell'operazione. La procedura in argomento, non si applica
neppure in caso di trasformazione delle merci in beni residuali.
I contribuenti che necessitano di avviare a istruzione
i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna
dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti
leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio delle operazioni
in conto terzi, dimostrando, in tal caso la distruzione dei
beni, mediante il formulario di identificazione di cui all'art.15
del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n°22.
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