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DISCIPLINA REGIONALE
 
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI
Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22
Art. 26
Utilizzo materiale riciclato

1. La Regione, gli enti locali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della Regione, delle Province e dei Comuni promuovono l'uso della carta e cartoni riciclati secondo le disposizioni che saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto. I medesimi soggetti promuovono la raccolta differenziata del materiale d'ufficio in particolare delle cartucce di inchiostro, dei toner e degli altri beni mobili riutilizzabili.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione di alimenti e di bevande, contenitori e stoviglie monouso ad eccezione di quelli in materiale biodegradabile avviabile a compostaggio.

3. La presente disposizione si attua decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge e l'inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta per i soggetti inadempienti la riduzione di finanziamenti o contributi in materia ambientale da parte della Regione.

4. Sono fatti salvi i contratti stipulati dai soggetti indicati al comma 1 ed ancora in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge

Art. 28
(Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)

1. Per incentivare direttamente o indirettamente il reimpiego, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti la Regione provvede all'erogazione di specifici contributi favorendo e promuovendo accordi per tipologie di rifiuti e le loro filiere utilizzando in tal senso i finanziamenti previsti dalla l.r. 20 maggio 1997, n. 32 e sue modificazioni.

2. La Giunta regionale al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, concede finanziamenti alle Province per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di specifici progetti.

3. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal decreto legislativo sono previste forme incentivanti e penalizzanti correlate alle disposizioni di cui alla l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 e sue modificazioni ed integrazioni.

4. Le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale in conformità ai contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti.

 

 
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