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| DISCIPLINA
REGIONALE |
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DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI
Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 |
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Art. 26
Utilizzo materiale riciclato
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1. La Regione, gli enti locali,
nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni
soggette a vigilanza della Regione, delle Province e
dei Comuni promuovono l'uso della carta e cartoni riciclati
secondo le disposizioni che saranno stabilite dalla
Giunta regionale con apposito atto. I medesimi
soggetti promuovono la raccolta differenziata del materiale
d'ufficio in particolare delle cartucce di inchiostro,
dei toner e degli altri beni mobili riutilizzabili.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 è fatto
divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione
di alimenti e di bevande, contenitori e stoviglie monouso
ad eccezione di quelli in materiale biodegradabile avviabile
a compostaggio.
3. La presente disposizione si attua decorsi
diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge e l'inottemperanza agli obblighi previsti dal
presente articolo comporta per i soggetti inadempienti
la riduzione di finanziamenti o contributi in materia
ambientale da parte della Regione.
4. Sono fatti salvi i contratti stipulati dai
soggetti indicati al comma 1 ed ancora in essere al
momento dell'entrata in vigore della presente legge
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Art. 28
(Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme
di recupero)
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1. Per incentivare direttamente
o indirettamente il reimpiego, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti la Regione provvede all'erogazione di specifici
contributi favorendo e promuovendo accordi per tipologie
di rifiuti e le loro filiere utilizzando in tal senso
i finanziamenti previsti dalla l.r. 20 maggio 1997,
n. 32 e sue modificazioni.
2. La Giunta regionale
al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione
di strutture per la raccolta differenziata, nonché di
impianti per la valorizzazione dei materiali separati
dai rifiuti urbani, concede finanziamenti alle Province
per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione
di specifici progetti.
3. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata stabiliti dal decreto legislativo
sono previste forme incentivanti e penalizzanti correlate
alle disposizioni di cui alla l.r. 20 gennaio 1997,
n. 15 e sue modificazioni ed integrazioni.
4. Le modalità per l'assegnazione dei contributi
ai soggetti di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta
regionale in conformità ai contenuti del piano regionale
di gestione dei rifiuti.
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| LINK |
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| in costruzione |
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