Smaltimento e trattamento rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
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PERCHE'?
I rifiuti elettrici presentano un limitato e sempre più veloce ciclo di vita, costituendo in breve tempo un problema per quello che riguarda lo smaltimento degli stessi (che non possono essere più gettati in discarica) oltre che al recupero di quei componenti/materiali che possono essere riutilizzati per altre applicazioni (microprocessori circuiti VLSI EPROM, ecc.) o altro: plastica, rame, alluminio, ecc. , costituendo così un'attività specialistica volta a favore dell'industria e soprattutto dell'ambiente.
Oltre al risparmio energetico (i materiali recuperati vengono immesse nel mercato come Materie Prime/Seconde risparmiando così sull'estrazione delle stesse ecc., essendo poi tutto questo previsto dalle normative mondiali nel campo ambientale come EPA (USA), EEA (EU), Ministero dell'Ambiente (D.M. 22/97 o Decreto Ronchi). COME?
Il recupero di questi materiali viene proposto alle aziende/enti ecc. nel seguente modo:
1) Come servizio a valore aggiunto: (comprensivo del trasporto e delle procedure burocratiche di ritiro, stoccaggio e smaltimento) , per poi selezionarlo ed inviarlo a canali di recupero/ smaltimento.
2) Come servizio di manutenzione: su macchine obsolete, comprendente, su richiesta, il ricondizionamento di macchine o di parti di esse, sempre se possibile sia dal punto di vista tecnico ed economico.
E SE SONO A LIBRO CESPITI COME MI COMPORTO?
La circolare 23 luglio 1998 n°193/e stabilisce, nel caso di distruzione o trasformazione dei beni o prodotti di modesto valore economico , ai fini della prova di distruzione, una particolare procedura così articolata: 1. Redazione di una comunicazione sull'apposito modello ministeriale che deve essere inviato agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai comandi della Guardia di Finanza. Tale comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima dell'operazione di trasformazione o di distruzione; 2. Redazione di apposito verbale, compilato dai funzionari dell'amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato all'operazione, ovvero da dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n°15 se l'ammontare dei beni distrutti trasformati non sia superiore ai 10 milioni. Da tale dichiarazione o atto notorio, devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni nonché la natura, quantità e l'ammontare dei beni distrutti o trasformati; 3. Compilazione obbligatoria del documento di trasporto. Da tale procedura, rimangono sottratte tutte quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o dall'eccezionalità dell'operazione. La procedura in argomento, non si applica neppure in caso di trasformazione delle merci in beni residuali. I contribuenti che necessitano di avviare a istruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio delle operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso la distruzione dei beni, mediante il formulario di identificazione di cui all'art.15 del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n°22. |